Art. 1

In vigore dal 10 giu 2014
Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare n. 12: «12. La sottovoce 2207 20 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol. e denaturate con una o più delle seguenti sostanze: a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228); b) etil-t-butil-etere (ETBE); c) metil-t-butil-etere (MTBE); d) 2-metilpropan-2-olo (alcol t-butilico,terziar-butil alcol, TBA); e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo isobutanolo); f) propan-2-olo (alcol isopropilico,2-propanolo,(isopropanolo). I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:626:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo