Art. 1
In vigore dal 10 giu 2014
Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare n. 12:
«12.
La sottovoce 2207 20 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol. e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a)
benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b)
etil-t-butil-etere (ETBE);
c)
metil-t-butil-etere (MTBE);
d)
2-metilpropan-2-olo (alcol t-butilico,terziar-butil alcol, TBA);
e)
2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo isobutanolo);
f)
propan-2-olo (alcol isopropilico,2-propanolo,(isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.»
Storico versioni
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