Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008
In vigore dal 6 giu 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1o marzo e il 30 giugno.
I programmi modificati sono presentati alla Commissione con, ove pertinente:
a)
versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all'allegato I, e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV;
b)
i motivi delle modifiche proposte.
In deroga al primo comma, i termini ivi stabiliti non si applicano nel 2014 se le modifiche del programma seguono le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»
"
2)
al titolo II, capo II, sezione 1, sottosezione 2, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 5 septies bis
Procedura di selezione
1. Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:
a)
alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 5 ter e 5 quater;
b)
ai termini di presentazione della domanda e di esame dell'idoneità di ogni azione proposta;
c)
alla conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;
d)
alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno e degli indicatori appropriati.
2. Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:
a)
la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;
b)
la qualità delle azioni proposte;
c)
l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sensibilizzazione dei consumatori al regime unionale della denominazione di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette e al consumo responsabile di vino e ai rischi associati al consumo di bevande alcoliche;
d)
garanzie quanto all'efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.
3. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose.
La preferenza è data alle operazioni:
a)
che interessano vari Stati membri;
b)
che interessano varie regioni amministrative o vinicole;
c)
che interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
4. Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'azione promozionale congiunta.
5. Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII, VIII e VIII quater del presente regolamento.»;
3)
alla sezione 6 bis è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 20 quater
Gestione finanziaria
1. L'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.
Fermo restando che di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio (*2).
Se dai controlli emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013, e se l'aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell'operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto versato.
2. I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità.
L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (*3) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.
La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'innovazione supera l'importo dell'anticipo.
(*2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)."
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;"
4)
l'articolo 37 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 5 sexies, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20 bis, paragrafo 4 e all'articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:
a)
rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e
b)
una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre.
Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.»
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all'attribuzione da produrre è costituita dall'ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1.
In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 20 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, l'ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»;
5)
all'articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (*4) si applicano mutatis mutandis alle misure previste negli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(*4) Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).»
"
6)
Gli allegati da I a VIII bis e l'allegato VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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