Art. 2

In vigore dal 5 giu 2014
1.   In deroga all', paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, anteriormente al 1o dicembre 2014 e al 1o giugno 2015, rispettivamente, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. 2.   In deroga all', paragrafo 2, le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2016. 3.   In deroga all', paragrafo 2, fino al 1o giugno 2017 non sussiste l'obbligo di rietichettare e reimballare in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015. 4.   In deroga all', paragrafo 3, le classificazioni armonizzate definite nell'allegato III del presente regolamento, possono essere applicate anteriormente alla data di cui all', paragrafo 3.
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