Art. 5

Data di pubblicazione annuale

In vigore dal 4 giu 2014
Data di pubblicazione annuale Le autorità competenti pubblicano le informazioni elencate all’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE presso un’unica ubicazione elettronica per la prima volta entro il 31 luglio 2014. Le autorità competenti aggiornano le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva entro il 31 luglio di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre dell’anno precedente. Le autorità competenti aggiornano le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva regolarmente e non oltre il 31 luglio di ogni anno, esclusi i casi in cui le informazioni non abbiano subito modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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