Art. 1

Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile»;

In vigore dal 3 giu 2014
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) l'articolo 6 è così modificato: a) il titolo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   Gli operatori garantiscono che gli impianti di combustione sotto il loro controllo, diversi da quelli di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, in cui sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono utilizzati come combustibile soddisfino le condizioni generali e le prescrizioni specifiche di cui, rispettivamente, ai capi IV e V dell'allegato III e siano riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009. 7.   L'autorità competente riconosce gli impianti di combustione di cui al paragrafo 6 destinati all'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile solamente a condizione che: a) gli impianti di combustione rientrino nel campo di applicazione dell'allegato III, capo V, del presente regolamento; b) gli impianti di combustione soddisfino tutte le pertinenti condizioni generali e prescrizioni specifiche di cui all'allegato III, capi IV e V, del presente regolamento; c) esistano procedure amministrative intese a garantire che le prescrizioni relative al riconoscimento degli impianti di combustione siano verificate ogni anno. 8.   Per l'uso del letame di pollame come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo: a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di pollame è utilizzato come combustibile rispetta pienamente i valori limite di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento; b) la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto dei parametri di cui all'allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento.»; 2) gli allegati III e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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