Art. 1
Deroghe
In vigore dal 2 giu 2014
Deroghe
L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Provence-Alpes-Côte d'Azur ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui»:
a)
recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
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