Art. 1
In vigore dal 19 mag 2014
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
16 unità
Francia
12 unità;
b)
pescherecci con palangari di superficie:
—
nei primi due anni di validità del protocollo:
Spagna
4 unità
Portogallo
2 unità
—
negli ultimi due anni di validità del protocollo:
Spagna
5 unità
Portogallo
1 unità.
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.
3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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