Art. 1

In vigore dal 16 mag 2014
Il regolamento (CE) n.401/2006 è così modificato: 1) L'allegato I è così modificato: a) nella parte B, la nota (1) è sostituita dalla seguente: «(1) Il campionamento di dette partite è eseguito conformemente alle norme di cui alla parte L. Gli orientamenti in materia di campionamento di grandi partite sono riportati in un documento di orientamento disponibile sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf L'applicazione di norme di campionamento in conformità alla norma EN ISO 24333:2009 o alle norme di campionamento del GAFTA n. 124 da parte degli operatori del settore alimentare al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge è equivalente alle norme di campionamento di cui alla parte L. Per quanto concerne il campionamento delle partite per quanto concerne le tossine di Fusarium, l'applicazione delle norme di campionamento in conformità alla norma EN ISO 24333:2009 o alle norme di campionamento del GAFTA n. 124 da parte degli operatori del settore alimentare al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge è equivalente alle norme di campionamento di cui alla parte B.»; b) nella parte B.2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Suddivisione delle partite in sottopartite in funzionedel prodotto e del peso della partita Prodotto Peso della partita (t) Peso o numero delle sottopartite Numero di campioni elementari Peso del campione globale (kg) Cereali e prodotti derivati > 300 e < 1 500 3 sottopartite 100 10 ≥ 50 e ≤ 300 100 t 100 10 < 50 -- 3-100 (*1) 1-10 c) nella parte B.3, alla fine del primo trattino è aggiunta la seguente frase: «Per le partite > 500 tonnellate il numero di campioni elementari è indicato nella parte L.2 dell'allegato I.»; d) nella parte D.2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente: «Questo metodo di campionamento va applicato anche per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A, aflatossina B1 e aflatossine totali fissati per le spezie che presentano particelle di dimensioni relativamente grandi (comparabili alle arachidi o maggiori, come ad esempio le noci moscate).»; e) nella parte E, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Questo metodo di campionamento va applicato per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A, aflatossina B1 e aflatossine totali fissati per le spezie ad eccezione dei casi in cui le spezie presentano particelle di dimensioni relativamente grandi (distribuzione eterogenea della contaminazione da micotossine).»; f) nella parte I, il titolo e la prima frase sono sostituiti dai seguenti: «I.   METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA Questo metodo di campionamento si applica per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per la patulina nei prodotti solidi a base di mela, compresi quelli destinati ai lattanti e alla prima infanzia.»; g) nella parte I.1, secondo paragrafo, sono soppresse le seguenti frasi: «Nel caso di prodotti liquidi la partita deve essere accuratamente mescolata, per quanto ciò risulti possibile, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente in una partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale.»; h) sono aggiunte le nuove parti L. e M. di cui all'allegato I del presente regolamento. 2) Nell'allegato II, i punti 4.2 «Prescrizioni generali», 4.3 «Prescrizioni specifiche» e 4.4 «Stima dell'incertezza della misura, calcolo del tasso di recupero ed espressione dei risultati» sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
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