Art. 1

Modifiche degli allegati

In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «7 bis) «riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 35 bis)   «ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento. (*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;" 2) all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2. (*2)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).»;" 3) l’articolo 50 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi: a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate; b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione; c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici; d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni; e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni; f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione. I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare: a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore; b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto; c) alle frontiere dell’Unione; e/o d) durante la spedizione nel territorio dell’Unione.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l’accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.»; e) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali: a) riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione; b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità. Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico. 4 ter.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se: — le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o — considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente. In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione. 4 quater.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione. 4 quinquies.   Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione interessata. 4 sexies.   Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*4), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2. (*3)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38)." (*4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;" f) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell’articolo 54.»; 4) all’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l’anno precedente sulla base del questionario di cui all’allegato IX, da compilare ai fini dell’obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, gli Stati membri mettono altresì a disposizione del pubblico la sezione di tale relazione relativa all’articolo 24 e all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell’allegato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell’allegato IX relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo sito Internet.»; 5) l’articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Modifiche degli allegati 1)   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 bis per modificare quanto segue: a) gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE; b) l’allegato V per tener conto delle modifiche convenute dell’elenco dei rifiuti adottate a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CEE; c) l’allegato VIII per tener conto delle decisioni adottate a norma di convenzioni ed accordi internazionali pertinenti.»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 58 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 58, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 7) l’articolo 59 è soppresso; 8) l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 59 bis Procedura di comitato 1)   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2)   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»; 9) all’articolo 60 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione procede a un riesame del presente regolamento tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 51, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. In tale riesame, la Commissione prende in considerazione, in particolare, l’efficacia dell’articolo 50, paragrafo 2 bis, relativamente alla lotta alle spedizioni illegali, tenuto conto degli aspetti ambientali, economici e sociali.»; 10) l’allegato IX è così modificato: a) la sezione relativa all’articolo 50, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente: «Informazioni sintetiche sull’esito delle ispezioni realizzate in conformità con l’articolo 50, paragrafo 2, comprendendo: — il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti: — il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici: — il numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rifiuti: — il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni: Osservazioni supplementari:»; b) è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafo 2 bis: « Articolo 50, paragrafo 2 bis Informazioni sul piano o i piani di ispezione: numero di piani di ispezione per l’intero territorio geografico: la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e i periodo a cui si riferiscono: la data del più recente riesame del piano o dei piani ispezione: le autorità coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali autorità: indicare le persone o gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi o irregolarità:»; c) è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis: «Il collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione del pubblico su Internet dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 51, paragrafo 2.»; 11) all’allegato IX, tabella 5, il titolo dell’ultima colonna è sostituito dal seguente: «Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni irrogate».
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Modifiche degli allegati (Art. 1 Regolamento (UE) 2014/660) — Testo vigente | Portale Normativo