Art. 1

Periodo di riferimento

In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 638/2004 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari.»; 2) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «comunitarie» è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   È compito dell’amministrazione doganale competente di ciascuno Stato membro fornire all’autorità nazionale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, tutte le informazioni disponibili per individuare la persona che procede alle spedizioni e agli arrivi di merci in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.»; 3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Periodo di riferimento Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell’articolo 5 è: a) il mese di spedizione o di arrivo delle merci; o b) il mese nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci comunitarie sulle quali l’IVA diventa esigibile a titolo di acquisti e di forniture intracomunitari; o c) il mese nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana laddove la dichiarazione doganale è utilizzata quale fonte dei dati.»; 4) all’articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono stabilite nell’allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»; 5) è inserito l’ articolo seguente: «Articolo 9 bis Scambio di dati riservati Lo scambio di dati riservati, quali definiti all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), può aver luogo, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l’efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità. Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattare tali informazioni con la dovuta riservatezza e ad utilizzarle esclusivamente a fini statistici in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 223/2009. (*1)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" 6) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per adeguare tali tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore.»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire le condizioni per la fissazione di dette soglie.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per specificare tali condizioni.»; 7) l’articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 13 bis, per definire tali risultati aggregati. Tali atti delegati tengono conto dei pertinenti sviluppi economici e tecnici.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, la ripartizione di tali stime. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»; c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo economicamente più conveniente. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»; 8) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche trasmesse conformemente ai criteri di qualità, evitando costi eccessivi per le autorità nazionali. I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»; 9) è inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Nell’esercizio della delega di potere di cui all’, paragrafo 4, dall’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, la Commissione agisce a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, garantendo tra l’altro che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e i rispondenti. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. 3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 4.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 10) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 11) nell’allegato, il punto 3, lettera b, è sostituito dal seguente: «b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione), che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.».
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