Art. 4

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «conto bancario» o «conto»: qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore; 2)   «banca»: un ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), comprese le succursali ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), all’esterno dell’Unione se tali succursali sono ubicate nell’Unione; 3)   «somme»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; 4)   «Stato membro in cui è tenuto il conto bancario»: a) lo Stato membro indicato nell’IBAN (numero di conto bancario internazionale) del conto bancario; o b) per un conto bancario senza IBAN, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è detenuto il conto ha la sua sede sociale o, qualora il conto sia detenuto presso una filiale, lo Stato membro in cui è ubicata la filiale; 5)   «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un’operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un’autorità giudiziaria; 6)   «creditore»: una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro e richiede, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito; 7)   «debitore»: una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un’ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito; 8)   «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; 9)   «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento; 10)   «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; 11)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa l’ordinanza di sequestro conservativo; 12)   «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è tenuto il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo; 13)   «autorità d’informazione»: l’autorità che uno Stato membro ha designato come competente al fine di ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore ai sensi dell’; 14)   «autorità competente»: l’autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato come competenti per la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafi 3, 5 e 6, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 5, secondo comma; 15)   «domicilio»: il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Storico versioni

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