Art. 4
Esercizio dei diritti dell'Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Esercizio dei diritti dell'Unione
1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all', la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:
a)
nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi a seguito della risoluzione di una controversia commerciale, nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC, il loro livello non supera il livello autorizzato dall'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC;
b)
nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi dopo la conclusione di una procedura di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di un altro accordo commerciale sul commercio, compresi gli accordi bilaterali o regionali, il loro livello non supera il livello di vanificazione o di pregiudizio come risultato della misura in questione del paese terzo secondo quanto stabilito dalla Commissione o mediante la procedura arbitrale, a seconda dei casi;
c)
in caso di riequilibrio di concessioni o di altri obblighi a norma di disposizioni sulle misure di salvaguardia negli accordi commerciali internazionali, l'intervento dell'Unione è sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di misure di salvaguardia in altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a norma dei quali si applica la misura di salvaguardia;
d)
le concessioni revocate nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa (5) sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni modificate o revocate da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.
3. Le misure di politica commerciale di cui al paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione:
a)
efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali;
b)
capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;
c)
disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;
d)
assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure;
e)
eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'.
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