Art. 11
Modifiche di altri atti
In vigore dal 15 mag 2014
Modifiche di altri atti
All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all', paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell', paragrafo 2, lettera c), o dell', essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, secondo il caso, del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o di altre eventuali procedure applicabili.
(*1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189, del 27.6.2014, pag. 50)»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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