Art. 9

Programmi ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Programmi ammissibili Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i loro programmi annuali o pluriennali in materia di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi elencate conformemente all’ («programmi nazionali»).
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