Art. 7
Autorizzazione alla pubblicazione differita
In vigore dal 15 mag 2014
Autorizzazione alla pubblicazione differita
1. Le autorità competenti possono autorizzare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni.
In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano dimensioni che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA sorveglia l’applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
Qualora un’autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un’autorità competente di un altro Stato membro non sia d’accordo con il differimento oppure con l’effettiva applicazione dell’autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE:
a)
i dettagli operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazione pubblicati ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
b)
il termine da considerarsi conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche allorché le negoziazioni sono effettuate al di fuori del normale orario di contrattazione;
c)
le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’, paragrafo 1;
d)
i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, compresi il profilo di liquidità, dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di altro strumento finanziario analogo su cui verte l’operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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