Art. 4
Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale
In vigore dal 15 mag 2014
Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale
1. Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’, paragrafo 1, per:
a)
sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all’, paragrafo 1, è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità, laddove il prezzo di riferimento sia di ampia diffusione e considerato attendibile dai partecipanti al mercato. L’utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all’;
b)
sistemi che formalizzano le operazioni concordate, le quali:
i)
sono effettuate all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema. Sono soggette alle condizioni di cui all’; o
ii)
si riferiscono ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di riferimento, dove la percentuale e il prezzo di riferimento sono fissati in precedenza dal gestore del sistema; o
iii)
sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario;
c)
ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
d)
ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.
2. Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), è determinato ottenendo uno dei seguenti prezzi:
a)
il prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita della sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità o
b)
allorché il prezzo di cui alla lettera a) non è disponibile, il prezzo di apertura o di chiusura della pertinente sessione di negoziazione.
Gli ordini fanno riferimento ai prezzi di cui alla lettera b) solo al di fuori della fase di negoziazione continua della pertinente sessione di negoziazione.
3. Ove le sedi di negoziazione gestiscano sistemi che formalizzano le operazioni concordate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i):
a)
le operazioni in oggetto sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione;
b)
la sede di negoziazione assicura la presenza di dispositivi, sistemi e procedure intesi a prevenire e individuare abusi di mercato o tentati abusi di mercato in relazione alle predette operazioni concordate ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
c)
la sede di negoziazione stabilisce, mantiene e implementa sistemi intesi a rilevare qualsiasi tentativo di servirsi della deroga in oggetto per eludere altri requisiti del presente regolamento o della direttiva 2014/65/UE e a notificare siffatti tentativi all’autorità competente.
Quando un’autorità competente concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), essa ne verifica l’utilizzo da parte della sede di negoziazione onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo dell’deroga in parola.
4. Prima di concedere una deroga ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti l’utilizzo previsto di ciascuna deroga e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa, inclusi i dettagli della sede di negoziazione in cui il prezzo di riferimento è fissato a norma del paragrafo 1, lettera a). L’intenzione di concedere una deroga è notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore della deroga. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità della deroga con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del paragrafo 6. Qualora tale autorità competente conceda una deroga e un’autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest’ultima può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA monitora l’applicazione delle deroghe e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.
5. Un’autorità competente può revocare, di propria iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente, una deroga concessa a norma del paragrafo 1 come specificato ai sensi del paragrafo 6 qualora constati che l’utilizzo della deroga si discosta dalla finalità originaria oppure ritenga che essa sia utilizzata per eludere i requisiti del presente articolo.
Le autorità competenti notificano tale revoca all’ESMA e alle altre autorità competenti motivando in misura circostanziata la propria decisione.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
a)
la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all’, paragrafo 2;
b)
il mercato più rilevante in termini di liquidità di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a);
c)
le caratteristiche specifiche di un’operazione concordata in relazione alle diverse modalità in cui i membri o i partecipanti di una sede di negoziazione possono effettuare una siffatta operazione;
d)
le operazioni concordate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi e che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);
e)
la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e le dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Le derogheconcesse dalle autorità competenti prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e degli del regolamento (CE) n. 1287/2006 prima del 3 gennaio 2017 sono riesaminate dall’ESMA entro il 3 gennaio 2019. L’ESMA trasmette all’autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità di ciascuna deroga con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli eventuali atti delegati e norme tecniche di regolamentazione basate sul presente regolamento.
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