Art. 1
In vigore dal 15 mag 2014
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, ogni Stato membro può adottare misure intese in particolare a:
—
facilitare il conseguimento del prepensionamento oppure la riqualificazione in un’altra attività economica per i lavoratori del settore della navigazione interna che si ritirano dall’attività, tra l’altro fornendo informazioni esaurienti,
—
organizzare corsi di formazione o di riqualificazione professionale per i membri dell’equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che lasciano l’attività e fornire informazioni appropriate su tali corsi;
—
migliorare le capacità degli addetti del settore della navigazione interna e le loro conoscenze in materia di logistica, per garantire lo sviluppo e il futuro della professione;
—
incoraggiare il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative e rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione;
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incoraggiare l’adeguamento dei battelli al progresso tecnico per migliorare le condizioni di lavoro, inclusa la tutela della salute, e promuovere la sicurezza;
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incoraggiare l’ammodernamento dei battelli e il loro adeguamento al progresso tecnico per quanto riguarda le prestazioni ambientali, inclusi i battelli ecologici;
—
incoraggiare opzioni volte a creare un effetto leva dei fondi di riserva in combinazione con gli strumenti finanziari disponibili, inclusi, se del caso, quelli nell’ambito di Orizzonte 2020 e del meccanismo per collegare l’Europa, nonché con gli strumenti finanziari della Banca europea per gli investimenti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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