Art. 1
In vigore dal 15 mag 2014
Al capo VII del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 71 bis
1. Ai fini del presente regolamento, un’autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 («autorità giurisdizionale comune») è un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un’autorità giurisdizionale comune:
a)
il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 («accordo TUB»); e
b)
la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux («trattato della Corte di giustizia del Benelux»).
Articolo 71 ter
La competenza di un’autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:
1)
l’autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;
2)
se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto.
Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un’autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo;
3)
se un’autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all’interno dell’Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all’esterno dell’Unione.
Questa competenza può sussistere unicamente se, all’interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.
Articolo 71 quater
1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell’accordo TUB.
Articolo 71 quinquies
Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione:
a)
delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune; e
b)
delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.
Tuttavia, qualora il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l’esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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