Art. 1
In vigore dal 15 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
(1)
prima dell’, è inserito l’articolo seguente:
«Articolo -1
Scopo del presente regolamento è di determinare quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.»;
(2)
l’allegato I è così modificato:
a)
nella parte 1, sono soppresse le menzioni di Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu ed è aggiunta la menzione del Sud Sudan;
b)
la parte 3 è soppressa;
(3)
l’allegato II è così modificato:
a)
nella parte 1 sono aggiunte le menzioni seguenti:
«Colombia (*)»,
«Dominica (*)»,
«Grenada (*)»,
«Kiribati (*)»,
«Isole Marshall (*)»,
«Micronesia (*)»,
«Nauru (*)»,
«Palau (*)»,
«Perù (*)»,
«Santa Lucia (*)»,
«Saint Vincent e Grenadine (*)»,
«Samoa (*)»,
«Isole Salomone (*)»,
«Timor Leste (*)»,
«Tonga (*)»,
«Trinidad e Tobago (*)»,
«Tuvalu (*)»,
«Emirati arabi uniti (*)» e
«Vanuatu (*)».
«(*)
Le esenzioni dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione europea.»;
b)
la parte 3 è sostituita dalla seguente:
«3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE:
British nationals (Overseas)
British overseas territories citizens (BOTC)
British overseas citizens (BOC)
British protected persons (BPP)
British subjects (BS)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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