Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 mag 2014
Definizioni
Si applicano le definizioni seguenti:
1) «obbligazione garantita»: obbligazione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
2) «opzione di consegna dell'obbligazione»: possibilità di rimborso del prestito ipotecario tramite il riacquisto dell'obbligazione garantita al valore di mercato o nominale conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:523:oj#art-1