Art. 2

In vigore dal 12 mag 2014
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell' del regolamento (UE) n. 806/2013. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2014/489 — Testo vigente | Portale Normativo