Art. 1

In vigore dal 12 mag 2014
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato: all'articolo 2 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell'allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo; e ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato, con almeno cinque giorni di anticipo, dal governo federale della Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014) e del paragrafo 16 dell'UNSCR 2111 (2013);»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/478 — Testo vigente | Portale Normativo