Art. 1
In vigore dal 12 mag 2014
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.»;
2)
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I include le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche, che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associate, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità e gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, elencati nell'allegato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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