Art. 1

In vigore dal 8 mag 2014
In deroga all'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 2, colonna 6, e all'allegato XV, capo 4, lettera B), del regolamento (UE) n. 142/2011, i prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi, destinati alla spedizione o al transito nell'Unione, sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.
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