Art. 7
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
In vigore dal 6 mag 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
1. L’impresa comune ECSEL può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune ECSEL. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune ECSEL e per il ricorso a tirocinanti.
Storico versioni
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