Art. 16
Trasparenza
In vigore dal 6 mag 2014
Trasparenza
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) si applica ai documenti in possesso dell’impresa comune Bioindustrie.
2. Il consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie può adottare modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo l’ del presente regolamento, le decisioni adottate dall’impresa comune Bioindustrie a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 228 TFUE.
Storico versioni
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