Art. 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

In vigore dal 6 mag 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1.   L’impresa comune Clean Sky 2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall’impresa stessa. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all’, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale. 2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune Clean Sky 2 e all’impiego di tirocinanti.
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Esperti nazionali distaccati e tirocinanti (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/558) — Testo vigente | Portale Normativo