Art. 14
Tutela degli interessi finanziari dei membri
In vigore dal 6 mag 2014
Tutela degli interessi finanziari dei membri
1. L’impresa comune Clean Sky 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dall’impresa comune Clean Sky 2 o dalla Commissione, come pure alla Corte dei conti, l’accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche quelle in formato elettronico, necessarie per l’esecuzione degli audit.
2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) al fine di accertare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, una decisione o un contratto finanziati a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le convenzioni, le decisioni e i contratti risultanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune Clean Sky 2, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere gli audit e le indagini per i fini di cui a tali paragrafi, secondo le rispettive competenze.
4. L’impresa comune Clean Sky 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
5. L’impresa comune Clean Sky 2 aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14). L’impresa comune Clean Sky 2 adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:558:oj#art-14