Art. 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

In vigore dal 6 mag 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1.   L’impresa comune IMI2 può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune IMI2. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale. 2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune IMI2 e per il ricorso a tirocinanti.
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