Art. 1
In vigore dal 2 mag 2014
L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
1. Qualora coesistano le condizioni necessarie a ridurre i massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14 si applicherà unicamente la riduzione più elevata (Ri o ri).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e 14 non sono applicabili durante il periodo contingentale immediatamente successivo ai primi tre.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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