Art. 44
Ammissibilità in funzione del luogo dell'intervento
In vigore dal 2 mag 2014
Ammissibilità in funzione del luogo dell'intervento
1. Fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3, gli interventi si svolgono nell'area interessata dal programma comprendente la parte del territorio dei paesi partecipanti definita nel programma di cooperazione transfrontaliera pertinente (di seguito: «area del programma»).
2. L'autorità di gestione può accettare che un intervento sia realizzato interamente o parzialmente al di fuori dell'area del programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:
a)
l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;
b)
l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera per gli interventi al di fuori dell'area del programma non supera il 20 % del sostegno dell'Unione a livello di programma;
c)
gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'intervento sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione transfrontaliera, oppure queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo in cui è attuato l'intervento.
3. Le spese relative all'assistenza tecnica, alle attività promozionali e allo sviluppo di capacità possono essere sostenute al di fuori dell'area del programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).
Storico versioni
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