Art. 37
Funzioni delle autorità responsabili del programma
In vigore dal 2 mag 2014
Funzioni delle autorità responsabili del programma
1. Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di gestione, si applicano l'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l', paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
2. Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di certificazione, si applicano l'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, effettua i pagamenti al beneficiario capofila conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per quanto concerne le funzioni dell'autorità di audit, si applicano l'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l' del regolamento (UE) n. 1299/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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