Art. 1
In vigore dal 30 apr 2014
All'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicocche, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne sono sostituiti dai livelli indicati nella colonna corrispondente del suddetto allegato quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
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