Art. 1
In vigore dal 30 apr 2014
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1o luglio 2014.».
Storico versioni
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