Art. 3

In vigore dal 23 apr 2014
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli importatori riconosciuti nel 2013 e nel 2014 sono autorizzati a importare nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte L, del regolamento (CE) n. 2535/2001, come aggiunta dall', lettera c), del presente regolamento, fino al 31 ottobre 2014.
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