Art. 3

Domande di diritti d'importazione

In vigore dal 23 apr 2014
Domande di diritti d'importazione 1.   Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg. 3.   I richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingentale, un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici CN 0207 , 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 o 1602 39 21 , a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento. 4.   Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel periodo contingentale non può superare il quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. 5.   Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 6.   I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5. 7.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione. 8.   I diritti d'importazione sono validi dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2014. I diritti d'importazione non sono trasferibili.
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