Art. 1

Veicoli non coperti da omologazione CE

In vigore dal 23 apr 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 è così modificato: 1) all', il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) “dati dettagliati risultanti dal monitoraggio”: i dati dettagliati di cui all'allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione, oppure, se pertinente, in base al singolo veicolo quale definito dal suo numero di identificazione.»; 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Veicoli non coperti da omologazione CE Se i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a omologazione nazionale di piccole serie, in conformità con l'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o a omologazioni individuali, in conformità con l'articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli di questo tipo immatricolati rispettivamente nel proprio territorio. Quando completa i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l'autorità competente riporta, nel formato di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011, il nome del costruttore nella colonna “Nome costruttore — Denominazione registro nazionale”, nonché uno dei seguenti dati nella colonna “Nome costruttore — Denominazione standard UE”: a) “AA-IVA”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente; b) “AA-NSS”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.»; 3) l'articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Se i dati sono trasmessi in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, alla persona di contatto indicata dal costruttore viene anche riconosciuto il diritto di caricare i dati dettagliati nel Data Repository, il sistema online gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente.»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   Ai fini della verifica dei dati provvisori, i costruttori presentano alla Commissione, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, i numeri di identificazione dei veicoli commerciali leggeri (completi, completati o incompleti) da loro venduti nell'Unione, o per i quali hanno rilasciato una garanzia, nel corso dell'anno civile precedente. I costruttori possono contemporaneamente fornire alla Commissione i dati dettagliati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 relativi a tali veicoli. I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. 4.   Qualora i costruttori non presentino i numeri di verifica dei veicoli e i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche è calcolato sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.»; 4) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter: «Articolo 10 bis Notifica degli errori da parte dei costruttori 1.   I costruttori che notifichino errori in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, si avvalgono dell'insieme di dati provvisori notificato dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica. La notifica dell'errore include tutti gli insiemi di dati relativi alle immatricolazioni di veicoli delle quali è responsabile il costruttore. Nel caso dei veicoli completati, il costruttore responsabile è il costruttore responsabile dell'omologazione CE del veicolo base. L'errore è indicato da una voce distinta nell'insieme di dati relativo a ciascuna versione, dal titolo “Osservazioni del costruttore”, in cui si indica uno dei seguenti codici: a) Codice A, se le informazioni registrate sono state modificate dal costruttore; b) Codice B, se il veicolo non è identificabile; c) Codice C, se il veicolo non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 o se è fuori produzione; d) Codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un registro specifico è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo base incompleto. Ai fini della lettera b), un veicolo è definito quale non identificabile se il costruttore non è in grado di identificarlo sulla base del numero di identificazione fornito dallo Stato membro, o se le informazioni registrate non contengono tale numero e il veicolo non può essere altrimenti identificato. Ai fini della lettera d), il costruttore del veicolo finale deve indicare anche il nome del costruttore del veicolo base attraverso una voce separata dal titolo “Note del costruttore”. 2.   Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione in conformità con il paragrafo 1, o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati provvisori notificati in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi. 3.   Qualora includa il numero di identificazione del veicolo, la notifica di errori di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Data Repository citato all'articolo 10, paragrafo 3, mentre negli altri casi la notifica è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato “ Notification of error — CO 2 from vans ” (“Notifica di errore — CO2 da veicoli commerciali leggeri”) e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: Commissione europea Segretariato generale 1049 Bruxelles/Brussel BELGQUE/BELGIË Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu e CO2-monitoring@eea.europa.eu Articolo 10 ter Preparazione dei dati provvisori 1.   Se i costruttori presentano dati alla Commissione in conformità con l'articolo 10, paragrafo 3, l'insieme di dati provvisori da notificare al costruttore comprende: a) le informazioni registrate che includono i numeri di identificazione dei veicoli nei casi in cui i numeri di identificazione presentati dal costruttore in conformità con l'articolo 10, paragrafo 3, corrispondano a quelli presentati dagli Stati membri come indicato all'allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (UE) n. 510/2011; b) le informazioni registrate che possono essere attribuite al costruttore, escludendo i numeri di identificazione dei veicoli nei casi in cui i numeri di identificazione forniti dagli Stati membri non corrispondano a quelli trasmessi dai costruttori. L'insieme di dati provvisori elaborato includendo le informazioni registrate di cui ai punti a) e b) è notificato ai fabbricanti, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011. Il registro centralizzato dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, non comprende dati relativi ai numeri di identificazione del veicolo. 2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione del veicoli ai dati personali.»; 5) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:410:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo