Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 22 apr 2014
Misure transitorie I preparati di cui all'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 13 novembre 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 15 maggio 2014, possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino ad esaurimento delle scorte.
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