Art. 2
In vigore dal 22 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima del 13 novembre 2014:
1)
per quanto riguarda le sostanze attive bentiavalicarb, cialofop butile, ciazofamid, forclorfenuron e siltiofam in e su tutti i prodotti;
2)
per quanto riguarda la sostanza attiva pimetrozina in e su tutti i prodotti tranne la scarola (indivia a foglie larghe).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:398:oj#art-2