Art. 2

In vigore dal 22 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima del 13 novembre 2014: 1) per quanto riguarda le sostanze attive bentiavalicarb, cialofop butile, ciazofamid, forclorfenuron e siltiofam in e su tutti i prodotti; 2) per quanto riguarda la sostanza attiva pimetrozina in e su tutti i prodotti tranne la scarola (indivia a foglie larghe).
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