Art. 6
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata, tranne per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 16 apr 2014
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata, tranne per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti dello Stato membro trasmettono quanto segue:
a)
le informazioni di cui all' con la frequenza ivi specificata, ma su base consolidata;
b)
le informazioni specificate nel modello 6 dell'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, riguardo ai soggetti inclusi nel consolidamento, con frequenza semestrale.
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