Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi in relazione alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti a fini di vigilanza riguardo ai seguenti ambiti:
a)
i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
le grandi esposizioni e le altre maggiori esposizioni ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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