Art. 2

Dazio all'importazione

In vigore dal 16 apr 2014
Dazio all'importazione 1.   Entro il limite del quantitativo previsto dall', paragrafo 2, il dazio all'importazione per il riso equivale ai seguenti: a) per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR; b) per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR; c) per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR. 2.   L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente del Bangladesh, di un certificato di origine.
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