Art. 2
Dazio all'importazione
In vigore dal 16 apr 2014
Dazio all'importazione
1. Entro il limite del quantitativo previsto dall', paragrafo 2, il dazio all'importazione per il riso equivale ai seguenti:
a)
per il risone di cui al codice NC 1006 10 , escluso il codice NC 1006 10 10 , dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;
b)
per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;
c)
per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 , dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.
2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente del Bangladesh, di un certificato di origine.
Storico versioni
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