Art. 1

In vigore dal 16 apr 2014
Il regolamento (UE) n. 691/2011 è modificato come segue: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «4) “Spese per la protezione dell'ambiente”, le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Tali attività e azioni comprendono tutte le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse dalla presente definizione le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo alle esigenze tecniche o ai requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione; 5) “Settore dei beni e dei servizi ambientali”, le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali (beni e servizi ambientali). I prodotti ambientali sono quelli realizzati per scopi di protezione dell'ambiente, come indicato al punto 4), e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento; 6) “Conti dei flussi fisici di energia”, la registrazione in modo coerente dei flussi fisici di energia verso le economie nazionali, dei flussi che circolano nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente.»; 2) l'articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: «d) un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV; e) un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V; f) un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per specificare i prodotti dell'energia indicati nella sezione 3 dell'allegato VI, sulla base degli elenchi contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tali atti delegati non dovrebbero comportare un considerevole onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. Al momento di istituire e, in seguito, aggiornare gli elenchi di cui al primo comma, la Commissione motiva debitamente le azioni, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti in merito a un'analisi costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione. 5.   Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione istituisce, per mezzo di atti di esecuzione, un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche rientranti nell'allegato V in base alle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti utilizzati a fini esclusivamente ambientali (prodotti connessi), beni adattati e tecnologie ambientali. La Commissione aggiorna il compendio se necessario. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. (*1)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).»;" 3) all'articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati I, II e III, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati IV, V e VI, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 17 settembre 2014.»; 4) l'articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 5) come stabilito nell'allegato del presente regolamento, gli allegati IV, V e VI sono aggiunti al regolamento (UE) n. 691/2011.
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