Art. 32

Collegi di autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Collegi di autorità competenti 1.   Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui all' e all', paragrafi da 4 a 6 del presente regolamento e all' della direttiva 2006/43/CE relativamente a specifici revisori legali, imprese di revisione contabile o alle rispettive reti, possono essere istituiti collegi con la partecipazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine e di qualunque altra autorità competente, a condizione che: a) il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca servizi di revisione a enti di interesse pubblico nel territorio dello Stato membro interessato; o b) una succursale che fa parte dell'impresa di revisione contabile sia stabilita nel territorio dello Stato membro interessato. 2.   Nel caso di specifici revisori legali o imprese di revisione contabile, l'autorità competente dello Stato membro di origine agisce come facilitatore. 3.   Relativamente a reti specifiche, le autorità competenti degli Stati membri in cui la rete svolge attività significative possono chiedere al CEAOB di istituire un collegio con la partecipazione delle autorità competenti richiedenti. 4.   Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. In mancanza di un accordo, il CEAOB designa un facilitatore tra i membri del collegio. I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il titolare più adeguato di tale posizione. 5.   Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri. 6.   Il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all'interno del collegio in ordine ai seguenti punti: a) le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi; b) i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi; c) i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all'. 7.   In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CEAOB. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CEAOB sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CEAOB. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e al CEAOB.
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Collegi di autorità competenti (Art. 32 Regolamento (UE) 2014/537) — Testo vigente | Portale Normativo