Art. 21

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 574/2007/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. 2.   Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 574/2007/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento. 3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati. 4.   Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo. 5.   Entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il periodo 2011-2013. 6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, la relazione di valutazione ex post ai sensi della decisione 574/2007/CE relativamente al periodo 2011-2013.
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