Art. 5

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante verifiche efficaci, mediante il recupero delle somme indebitamente versate, ove fossero rilevate irregolarità, e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano su qualsiasi progresso significativo dei procedimenti amministrativi e giudiziari correlati. 3.   Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario, come conseguenza della colpa o della negligenza di uno Stato membro, non può essere recuperato, tale Stato membro deve essere responsabile del rimborso del pertinente importo al bilancio dell’Unione. 4.   Gli Stati membri predispongono una prevenzione efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un livello di rischio maggiore. Tale prevenzione funge da deterrente, tenuto conto dei benefici e della proporzionalità delle misure. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, con riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato delle comunicazioni da usare. Tali atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 7.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 8.   L’OLAF può svolgere indagini, incluse verifiche e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 9.   Fatti salvi i paragrafi 1, 7 e 8, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.
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Tutela degli interessi finanziari dell’Unione (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo