Art. 25
Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell’allegato I verso destinazioni specifiche
In vigore dal 16 apr 2014
Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell’allegato I verso destinazioni specifiche
Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE, le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano, su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che le restituzioni all’esportazione sono state pagate riguardo a una data merce non compresa nell’allegato I esportata verso destinazioni specifiche.
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