Art. 25

Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell’allegato I verso destinazioni specifiche

In vigore dal 16 apr 2014
Certificati riguardanti le esportazioni di determinate merci non comprese nell’allegato I verso destinazioni specifiche Laddove lo richieda un accordo internazionale concluso o applicato in via provvisoria dall’Unione a norma del TFUE, le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano, su richiesta della parte interessata, un certificato nel quale si attesta che le restituzioni all’esportazione sono state pagate riguardo a una data merce non compresa nell’allegato I esportata verso destinazioni specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:510:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo