Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 apr 2014
Modifiche Il regolamento (CE) n. 2157/1999 è modificato come segue: 1) dopo l’, è inserito il nuovo articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ambito d’applicazione Il presente regolamento si applica esclusivamente alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza. Esso non si applica alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell’esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.»; 2) dopo l’articolo 1 bis, è inserito il nuovo articolo 1 ter: «Article 1 ter Unità di indagine indipendente 1.   Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell’ ed esercitare i poteri di cui all’articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un’unità di indagine indipendente (in seguito, “unità di indagine”) composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. 2.   Se la BCE reputa che vi sia motivo per sospettare che una o più infrazioni siano in corso o siano state commesse, la questione è rimessa al Comitato esecutivo. 3.   Se il Comitato esecutivo ritiene che la sanzione applicabile possa eccedere il limite di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la procedura semplificata di cui all’articolo 10 non trova applicazione e il Comitato esecutivo rimette la questione all’unità di indagine. L’unità di indagine adotta una decisione in merito all’avvio o meno della procedura per infrazione. 4.   I riferimenti alla BCE contenuti negli articoli da 2 a 4, nell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e nell’articolo 6 sono interpretati come riferimenti all’unità di indagine della BCE o, qualora trovi applicazione la procedura semplificata di cui all’articolo 10, al Comitato esecutivo. 5.   Le disposizioni del presente articolo fanno salva la competenza della banca centrale nazionale competente ad avviare una procedura per infrazione e a condurre un accertamento in conformità al presente regolamento»; 3) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Non è possibile avviare più di una procedura per infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. A tal fine, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all’avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.»; 4) l’, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare tra loro nell’espletamento della procedura per infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni considerate pertinenti.»; 5) dopo l’articolo 7, è inserito il nuovo articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Presentazione di una proposta al Comitato esecutivo 1.   Se l’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ritiene, al termine della procedura per infrazione, che debba essere irrogata una sanzione nei confronti dell’impresa interessata, essa presenta una proposta al Comitato esecutivo, in cui conclude che l’impresa in questione ha commesso un’infrazione e specifica l’ammontare della sanzione da irrogare. 2.   L’unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, basa la propria proposta esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l’impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti. 3.   Se il Comitato esecutivo ritiene che il fascicolo trasmesso dall’unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, sia incompleto, esso può restituire il fascicolo all’unità di indagine o alla banca centrale nazionale competente, unitamente ad una richiesta motivata di informazioni aggiuntive. 4.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, di irrogare una sanzione nei confronti dell’impresa interessata, esso adotta una decisione conforme alla proposta presentata dall’unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente. 5.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, non costituiscano prova sufficiente di un’infrazione, esso adotta una decisione con cui archivia il caso. 6.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda che l’impresa ha commesso un’infrazione, come concluso nella proposta dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma non concorda con la sanzione proposta, esso adotta una decisione in cui specifica la sanzione che ritiene appropriata. 7.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma ritiene che l’impresa in questione abbia commesso un’infrazione diversa, o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell’unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, esso informa per iscritto l’impresa in questione circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad essa contestati. 8.   Il Comitato esecutivo adotta una decisione in cui stabilisce se l’impresa ha commesso o meno un’infrazione e specifica l’eventuale sanzione da irrogare. Le decisioni adottate dal Comitato esecutivo si fondano esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l’impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.».
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Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2014/469) — Testo vigente | Portale Normativo