Art. 5

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 171,88 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 375,59 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 254,83 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all', paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 91,75 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all', paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 509,43 EUR. Con effetto dal 1o luglio 2012, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 366,22 EUR.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2014/423 — Testo vigente | Portale Normativo