Art. 17

In vigore dal 16 apr 2014
Con effetto dal 1o luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella: Grado 1 2 3 4 5 6 7 Stipendio base a tempo pieno 1 694,21 1 973,74 2 139,95 2 320,16 2 515,54 2 727,38 2 957,06 Grado 8 9 10 11 12 13 14 Stipendio base a tempo pieno 3 206,08 3 476,07 3 768,79 4 086,15 4 430,25 4 803,32 5 207,82 Grado 15 16 17 18 19 Stipendio base a tempo pieno 5 646,37 6 121,87 6 637,39 7 196,32 7 802,33
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Art. 17 Regolamento (UE) 2014/423 — Testo vigente | Portale Normativo